La Legge di Stabilità 2016 prevede l’obbligo del proprietario di registrare il contratto di affitto entro 30 giorni dalla stipula. In caso di mancata registrazione, l’inquilino potrà quindi rivolgersi alle autorità giudiziarie al fine di determinare il canone minimo dovuto. In base a quanto previsto dal comma 32 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016 che modifica l’articolo 13 della legge 431 del 1998, nei successivi 60 giorni il proprietario dovrà fornire una comunicazione documentata della registrazione sia al conduttore che all’amministratore di condominio che, a sua volta, è tenuto ad ottemperare all’obbligo di tenuta dell’anagrafe condominiale.
Oltre all’obbligo di registrazione, con la Legge di Stabilità 2016 sono previsti ulteriori cambiamenti per quanto riguarda gli affitti in nero: dovrà infatti essere considerato nullo qualsiasi accordo volto a stabilire un canone di locazione superiore a quello previsto nel contratto scritto e registrato. La nullità di questo accordo era già prevista nella normativa vigente; la novità consiste nel fatto che l’inquilino potrà richiedere la restituzione di quanto versato in più rispetto a quanto stabilito nel contratto che è stato registrato. La richiesta di rimborso dell’inquilino deve essere presentata entro 6 mesi dalla restituzione dell’immobile.
Tutte le misure in materia di affitto inserite nella Legge di Stabilità 2016 sono volte, dunque, alla battaglia contro la pratica degli affitti in nero: va comunque ricordato che tali misure non possono essere applicate alle situazioni pregresse.